Art. 2.

      1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
      2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario della sede staccata di Foggia sono altresì determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.